Le imprese associate a FIPE interessate a ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di attribuzione del rating di legalità da parte dell’AGCM (art. 5 ter del D.L. n. 1/2012) possono aderire al Protocollo quadro “per la Legalità e la Sicurezza delle imprese” sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l’Italia e dal Ministero dell’Interno.
A tal fine, dovranno adottare una delibera con la quale occorrerà:
. dichiarare di essere associate al sistema Confcommercio, allegando la tessera associativa valida per l’anno in corso
. dichiarare di aderire al suddetto Protocollo

In virtù dell’appartenenza al sistema Confcommercio, le aziende associate a FIPE possono aderire al Protocollo quadro del 14 luglio 2020 “per la Legalità e la Sicurezza delle imprese” sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l’Italia e dal Ministero dell’Interno.

L’adesione consente di aumentare il proprio punteggio nell’ambito del procedimento di attribuzione del rating di legalità di cui all’art. 5 ter del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla L. n. 27/2012 da parte dell’AGCM, a cui l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di accesso al credito bancario e in relazione alla concessione di finanziamenti pubblici (cfr. Decreto interministeriale MEF-MISE 20 febbraio 2014, n. 57), nonché nel contesto delle procedure di affidamento di contratti pubblici. A tale ultimo proposito, va considerato che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023 (circolare Fipe n. 79/2023) – in parziale continuità con quanto prevedeva il D.Lgs n. 50/2016, rispettivamente all’art. 93, comma 7 e all’art. 213, comma 7 – stabilisce:

  • ai sensi dell’art. 106, comma 8, che l’importo della garanzia provvisoria – obbligatoriamente a corredo di una domanda di partecipazione a una gara pubblica e che deve essere pari al 2% del valore complessivo della procedura – sia ridotto fino a un massimo del 20% quando l’operatore economico sia in possesso del rating di legalità (e/o di altra certificazione o marchio indicati dall’allegato II.13);
  • ai sensi dell’art. 222, comma 7, che il rating di legalità concorra alla determinazione della reputazione dell’impresa di cui all’art. 109 del citato codice. In base a tale ultima disposizione – che dovrà essere attuata entro il 1° ottobre 2024 – l’ANAC dovrà curare la gestione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni fondato su requisiti reputazionali valutati su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimano l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Sembra utile sottolineare che, ai sensi dell’art. 5 ter sopra citato e del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, di cui alla Delibera AGCM n. 24075/2012, da ultimo modificata dalla Delibera AGCM n. 28361/2020 (d’ora in avanti “Regolamento”), possono fare istanza all’AGCM per ottenere il rating di legalità tutte le imprese che:

  • abbiano la sede operativa in Italia;
  • abbiano realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • risultino iscritte nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) da almeno due anni alla data di richiesta.

Il rating viene assegnato a condizione che l’impresa soddisfi tutti i requisiti stabiliti dall’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sopra citato (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l’assenza di provvedimenti di condanna in relazione a determinati reati). Il punteggio base – pari a ★ – è incrementato (fino a un massimo di ★★★) al ricorrere di specifiche condizioni (c.d. “requisiti premiali”) previste dall’art. 3 del Regolamento. In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) il punteggio del rating è incrementato, tra l’altro, in caso di “adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria”.

A tal proposito, come anticipato in premessa, le imprese appartenenti al sistema Confcommercio possono fare esplicito riferimento al Protocollo quadro in oggetto, sempreché vi abbiano espressamente aderito. Le aziende interessate (per tramite del CdA o dell’organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione) dovranno quindi adottare una delibera con la quale occorrerà dichiarare:

• di essere associate al sistema Confcommercio, allegando la tessera associativa valida per l’anno in corso;
• di aderire al Protocollo quadro di cui sopra.

Il rating viene attribuito esclusivamente tramite la piattaforma WebRating (per il primo accesso alla piattaforma è necessario procedere alla registrazione all’area riservata, a seguito della quale si potrà compilare la domanda; cfr. anche le istruzioni operative per l’accesso alla piattaforma), ha una durata di 2 anni e può essere rinnovato a richiesta dell’impresa. In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del Regolamento, l’istanza di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating.

Ulteriori informazioni sono disponibili su questa “guida al rating di legalità” di Confcommercio.