Si informa che l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Delibera n. 116/2010 relativa alle “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge regionale comunitaria per il 2010”, di cui evidenziamo di seguito gli articoli più rilevanti per Alberghi, Bed&breakfast, Agenti viaggi, Guide turistiche:
- Art. 3 “sportello telematico e rete regionale dei SUAP” – Comma 6: è stata inserita la partecipazione al tavolo di coordinamento regionale, per l’espressione di pareri consultivi, delle associazioni imprenditoriali più rappresentative.
- Art. 4 “previsione della DIA” – Comma 2: è previsto che l’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta sia soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA differita). La DIA sostituisce l’autorizzazione sanitaria.
- Art. 9 “B&B – Comma 1: per quanto riguarda i Bed and Breakfast sono state sostituite le parole “e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare” con “o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti”.
- Art. 11 “aree di sosta temporanee” – Comma 1: si prevede che i Comuni individuino le zone in cui istituire aree attrezzate per la sosta di caravan, autocaravan, camper, ecc., per la sosta al di fuori dei campeggi. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. Art. 13 e 15 “adempimenti amministrativi per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere e all’aria aperta e previsione DIA per strutture extralberghiere” – Commi 1: per l’avvio delle nuove attività è prevista la DIA differita, per il subentro nella titolarità o gestione è prevista la DIA immediata.
- Art. 30 “condizioni per l’esercizio dell’attività di guida turistica” – Comma 4: l’idoneità all’esercizio della professione di guida turistica consente l’attività nell’ambito territoriale di estensione regionale. I soggetti abilitati nei paesi comunitari sono autorizzati ad esercitare la professione in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.
- Art. 39 “agenzie di viaggio – Comma 2 bis: si prevede che la domanda di apertura debba intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.
- Art. 41 “esercizi di vicinato e forme speciali di vendita” – Comma 1: è previsto che l’esercizio dell’attività sia soggetto a DIA immediata.