In vigore la Legge di stabilità per l’anno 2015

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Numerose le novità contributive e fiscali per datori di lavoro/sostituti d’imposta, imprese e contribuenti. Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse.


STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO – COMMI 12, 13, 15

I commi 12, 13 e 15 rendono strutturale il bonus 80 euro originariamente introdotto, limitatamente al solo 2014, dal DL n. 66/2014, adeguandone l’importo su base annua (dai 640 euro del 2014 si passa ai 960 del 2015).

Continua ad essere inteso e gestito come un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale di

  • un reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e
  • IRPEF positiva sul reddito da lavoro una volta scomputate le sole detrazioni di lavoro dipendente.

Dal 2015, l’importo annuo del bonus spettante, in funzione del reddito complessivo del contribuente, è determinato secondo le seguenti modalità:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE

RC < 24.000 euro 960

24.000 < RC < 26.000 euro 960 x (26.000 – RC) /2.000

Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo da prendere a riferimento ai predetti fini, la Legge di Stabilità 2015 puntualizza che:

  • non va considerata l’eventuale quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore, su richiesta di quest’ultimo, sebbene la stessa venga assoggettata a tassazione ordinaria;
  • va considerato l’intero reddito percepito da quelle categorie di soggetti (cittadini europei, docenti e ricercatori universitari) che vengono in Italia a svolgere la loro attività e si avvalgono di imponibilità parziale ai fini fiscali del predetto reddito (a seconda delle casistiche, si assiste all’abbattimento dell’imponibile fiscale nella misura del 70%, 80% e 90%);
  • non va tenuto conto dell’eventuale assegno di natalità, di importo annuo pari a 960 euro, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Viene, infine, confermato che il bonus è erogato in via automatica dai sostituti d’imposta al verificarsi delle condizioni richieste. Il relativo recupero avviene, analogamente a quanto previsto nel 2014, nel Mod. F24 mediante compensazione orizzontale (codice tributo 1655).

AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI – COMMA 16

Il comma 16, a parziale modifica di quanto disposto nella lettera c), comma 2, art. 51 del TUIR, aumenta la soglia di esenzione da euro 5,29 a euro 7,00 in relazione ai buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.

L’innalzamento della predetta soglia avrà decorrenza 1° luglio 2015.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E CREDITI PA – COMMA 18

Viene permesso alle imprese di cedere ad istituti bancari o finanziari il credito derivante dai mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Detta cessione avviene attraverso una procedura telematizzata utilizzando una piattaforma digitale. La Stabilità 2015 aggiunge il nuovo comma 7 quinquies al citato articolo 37 il quale dispone che la regolarità contributiva dell’impresa/cedente

  • sia attestata tramite rilascio di DURC nel momento stesso della cessione del credito tramite piattaforma digitale o comunque
  • acquisita dalla Pubblica Amministrazione ceduta.

DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO – COMMA 20

Viene riconosciuta l’ulteriore deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le già previste deduzioni di cui ai commi

  • 1, lett. a, premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo;
  • 1-bis, indennità di trasferta autotrasportatori;
  • 4-bis.1, deduzione di € 1.850 per dipendente e
  • 4-quater, deduzione IRAP per incremento della base occupazionale.

L’ulteriore nuova deduzione è applicabile:

  • dalle imprese,
  • dai lavoratori autonomi, nonché
  • dagli agricoltori

e cioè da tutti i soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs n. 446/1997.

In sede di conversione, subordinata all’autorizzazione della Commissione UE, è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto triennale che abbia lavorato almeno 150 giornate nel periodo d’imposta agevolato.

Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente un’attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

TFR IN BUSTA PAGA – COMMI DA 26 A 34

In via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere a quest’ultimo la liquidazione mensile del TFR.

La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è quella maturanda di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Per il dipendente si tratta di una facoltà in quanto è libero di decidere in tal senso. Per il datore di lavoro, invece, nell’ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l’erogazione mensile del TFR risulta essere un obbligo.

La facoltà di richiedere la liquidazione mensile delle quote maturande di TFR è concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato fatta eccezione per i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo. Rimangono esclusi i dipendenti del settore pubblico, quelli dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4, Legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionale).

Il lavoratore potrà esercitare la predetta facoltà entro i termini che saranno definiti con specifico DPCM che stabilirà anche le modalità di attuazione della disposizione in esame.

La quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore costituisce parte integrativa della retribuzione: è assoggettata a tassazione ordinaria mentre non costituisce imponibile previdenziale.

E’ previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT ( relativo all’anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno specifico fondo istituito presso l’INPS e, in ultima battuta, dallo Stato.

Il Fondo speciale costituito presso l’INPS avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro e sarà alimentato da un contributo del 0,2%

  • calcolato sugli imponibili previdenziali, nella stessa percentuale della quota maturanda di TFR liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà,
  • a carico dei datori di lavoro che accedono al sistema di finanziamento.

I datori di lavoro sopra individuati dovranno tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all’accordo quadro che sarà siglato tra Ministro del Lavoro, dell’Economia e ABI.

I datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure compensative previste dall’art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare. Tali misure sono riconosciute indipendentemente dal requisito occupazionale del datore di lavoro (meno di 50 addetti ovvero più di 49 addetti).

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI – COMMI 109 E 110

La Legge di Stabilità prevede, per l’anno 2015, la destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI PICCOLA MOBILITÀ – COMMA 114

Il comma 114, articolo 1 della Legge di Stabilità stanzia oltre 35 milioni di euro per il finanziamento degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta piccola mobilità.

Dopo ben due anni di incertezza, si giunge, dunque, alla soluzione del problema della piccola mobilità originatosi nel 2013 a seguito del mancato stanziamento delle risorse destinate al finanziamento delle relative agevolazioni contributive. La Legge di Stabilità per il 2015, infatti, provvede,

  • da un lato, a “sanare” il comportamento di quei datori di lavoro che nei primi mesi del 2013 (gennaio e febbraio) avevano, comunque, usufruito delle agevolazioni contributive in parola per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2012 e,
  • dall’altro, estende la possibilità di fruire, in relazione alle predette assunzioni, delle agevolazioni sopra indicate fino alla loro “naturale scadenza” e, dunque, per complessivi
    • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato (avvenuta entro il 31 dicembre 2012);
    • 12 mesi (compresa l’eventuale proroga, comunque, avvenuta entro il 31 dicembre 2012), in caso di assunzione a tempo determinato. La trasformazione a tempo indeterminato (entro il 31 dicembre 2012) del rapporto di lavoro, precedentemente costituito a termine, consente al datore

di lavoro di versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (10%), per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato.

Stante il tenore della norma, il presupposto per beneficiare delle agevolazioni in oggetto, risulta essere l’avvenuta assunzione, entro il 31 dicembre 2012, del lavoratore iscritto nelle liste della piccola mobilità e, si ritiene, l’eventuale proroga o trasformazione, avvenute sempre entro tale data, di rapporti a tempo determinato instaurati in precedenza.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – COMMI DA 118 A 122

Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015.

L’introduzione del beneficio in esame comporta la contestuale soppressione, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei benefici previsti dall’articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990.

Tale disposizione riconosce:

  • al datore di lavoro che assume, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi,
  • una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno.

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato.

L’esonero spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014.

Rapporti di lavoro agevolati

L’esonero contributivo si applica:

  • alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
  • decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Si ritiene che l’assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Preme evidenziare che il nuovo esonero contributivo si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, considerata la soppressione dei benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno godere di alcun beneficio contributivo.

Esclusioni

L’esonero contributivo non spetta:

  • in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di lavoro domestico;
  • relativamente ai lavoratori:
    • che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
    • per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
  • con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Durata del beneficio

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi.

Si ritiene che il triennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione “agevolata” fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo.

Misura dell’agevolazione

Il nuovo beneficio:

  • consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali acarico dei datori di lavoro,
  • nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Cumulabilità

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

Premi INAIL

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto, come sopra evidenziato, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’aliquota di computo è quella percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il c.d. montante contributivo individuale.

Modalità di utilizzo

Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall’INPS, con apposita circolare.

BONUS BEBÈ – COMMI DA 125 A 129

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, la Stabilità 2015 prevede l’erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

Più precisamente, l’assegno in esame

  • è erogato ai genitori:
    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia,
    • il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;
  • ammonta a 960,00 euro annui ed è raddoppiato (1.920,00 euro annui) qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non sia superiore a 7.000,00 euro annui;
  • è erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione;
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (nemmeno ai fini della verifica del reddito per l’attribuzione del c.d. “bonus 80,00 euro”).

L’assegno è corrisposto dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda. Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio saranno definite con un apposito DPCM, che sarà emanato entro il 31 gennaio 2015.

BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE – COMMA 130

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli è prevista, per il 2015 e nel limite di 45 milioni di euro, a favore dei nuclei familiari

  • con almeno 4 figli minori,
  • che presentano un reddito ai fini ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui, l’erogazione di buoni per l’acquisto di beni e servizi.

L’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito DPCM.

ALTRE NOVITA’ FISCALI

EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS – COMMI 137, 138 E 141

Come noto il comma 1.1 dell’articolo 15 del TUIR prevede, a decorrere dal periodo d’imposta 2014,

  • una detraibilità pari al 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, nonché di altre organizzazioni non lucrative (religiose, laiche, per iniziative umanitarie, ecc.),
  • nel limite di 2.065,00 euro annui.

Il comma 137 della Stabilità 2015 innalza detto limite a 30.000,00 euro e il successivo comma 138 precisa che la nuova soglia è già applicabile per le erogazioni effettuate in corso 2014.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR – COMMI 623 E 625

Il comma 623 dispone l’aumento dall’11% al 17% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR da versare in acconto (codice tributo 1712) e a saldo (codice tributo 1713) rispettivamente entro il 16 dicembre dell’anno cui si riferisce la rivalutazione ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il successivo comma 625 puntualizza che l’aumento in oggetto si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Pertanto, il saldo dell’imposta sostitutiva calcolato sulle rivalutazioni maturate nel 2014, in scadenza il prossimo 16 febbraio 2015, sarà calcolato applicando l’aliquota dell’11%.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – COMMA 637

Il comma 637 va a modificare profondamente la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 dall’1/1/2015 e in particolare sono introdotte 4 nuove fattispecie di ravvedimento operoso applicabili nelle ipotesi di:

  • omesso e ritardato pagamento dei tributi,
  • errori e omissioni che determinano l’infedeltà della dichiarazione,

Con evidenza delle fattispecie di nuova istituzione, si riportano nella tabella allegata le riduzioni di sanzione per ravvedimento previste dal nostro Ordinamento.

Si segnala che rimane invece invariata la disciplina del ravvedimento in caso di ritardata presentazione delle dichiarazioni, così come prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 472/1997.

ULTERIORI NOVITA’ FISCALI

Nella tabella allegata, infine, è possibile consultare tutte le ulteriori novità fiscali riguardanti:

  • Detrazioni 65% riqualificazione energetica
  • Detrazione per interventi recupero patrimonio edilizio (50%)
  • Detrazione spese “sicurezza zone sismiche” (65%)
  • Ritenuta bonifici spese recupero patrimonio edilizio/riqualificazione energetica
  • Acquisto/assegnazione immobili ristrutturati
  • Nuovo regime fiscale Forfetario  per IMPRESE E PROFESSIONISTI ditte individuali
  • Credito d’imposta autotrasportatori
  • Disposizioni in materia di autotrasporto
  • Rendita catastale immobile ad uso produttivo
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1/01/2015 al di fuori esercizio di impresa
  • Estensione “Reverse Charge”
  • “Split Payment” novità assoluta
  • Estensione regime Iva Rottami
  • Dichiarazione IVA
  • Tassazione utili enti non commerciali
  • Deducibilità costi “black list”
  • TASI
  • Aumento tracciabilità soggetti Legge 398/91
  • Clausola di salvaguardia
  • Rimborso credito IRPEF superiore a € 4.000
  • Proroga compensazioni cartelle esattoriali
  • Rifinanziamento Sabatini-bis
  • Moratoria pagamento mutui/finanziamenti
  • Bollo veicoli storici