
Come è noto, il 18 luglio scorso è entrata in vigore la nuova Riforma del lavoro (c.d. “Riforma Fornero”). Ne riassumiamo di seguito il contenuto, tralasciando la parte che riguarda i licenziamenti e rinviando ad altra comunicazione le disposizioni che entreranno in vigore nel 2013.
Si coglie l’occasione per ricordare che la bozza del disegno di legge iniziale prevedeva l’abolizione dei lavoratori a chiamata e dei Voucher. Solo grazie alla forte opposizione di Confcommercio, insieme ad altre associazioni di categoria, entrambi gli istituti sono stati confermati, seppur con modifiche.
CONTRATTI A TERMINE
Nasce una nuova tipologia di contratti a termine, denominati “acausali”, cioè senza l’obbligo di indicare la causale per la quale si intende procedere all’instaurazione del rapporto a tempo determinato. Possono avere una durata massima di 12 mesi e devono essere avviati una sola volta per ogni lavoratore.
Rimangono in essere i contratti a termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, con durata massima di 36 mesi.
Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato, tra un contratto e l’altro dovranno decorrere 60 gg se la durata del contratto è inferiore ai 6 mesi e 90 gg nel sia di durata superiore ai 6 mesi.
In entrambe le tipologie contrattuali la durata originariamente prevista potrà estendersi oltre la scadenza prefissata, rispettivamente di 30 gg se il contratto è inferiore a 6 mesi e a 50 gg se superiore (con le maggiorazioni previste dai CCNL) e in ogni caso si dovrà procedere alla comunicazione al Centro per l’impiego di competenza.
Dal 2013 è previsto per le assunzioni a termine (sono esclusi stagionali e assunti per motivi sostitutivi) un contribuito aggiuntivo da versare all’INPS pari al 1,40%, che nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore sarà restituito nella medesima misura per un tempo massimo di 6 mesi.
Dal 1 gennaio 2013 il lavoratore, nel caso di instaurazione di contratti a termine “fasulli”, potrà impugnare il licenziamento entro 120 gg e chiedere una indennità risarcitoria che va da 2,5 a 12 mensilità.
PARTITE IVA
L’utilizzo di lavoratori con Partita Iva viene dichiarato “improprio” quando ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:
– la collaborazione duri complessivamente piu di 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
– il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente;
– il collaboratore ricavi più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare da un unico committente o da soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi.
La presunzione di Partita Iva “impropria” non opera se la prestazione lavorativa è:
– svolta da professionisti (iscritti ad Albi) o da lavoratori con competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso percorsi formativi ovvero attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
– svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore, per l’anno 2012, a 18.663,00 €.
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Viene introdotta una limitazione (3 unità) al numero di associati in una azienda, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da:
– un rapporto coniugale
– parentela entro il terzo grado
– affinità entro il secondo grado
Qualora non venga rispettata la limitazione numerica i rapporti con tutti gli associati si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I lavoratori con contratti di associazione in partecipazione non si presuppongono lavoratori subordinati se:
– vi è una effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare
– è stato redatto e consegnato (come previsto dall’art.2552 c.c.) il rendiconto dell’attività.
Nel caso di contratti di associazione certificati presso gli enti preposti la norma decorre dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e pertanto dal 18 luglio 2013, oppure alla scadenza del termine contrattuale.
LAVORO A PROGETTO
Viene richiesta una più stringente definizione del progetto, infatti:
– il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;
– non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente;
– il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai CCNL.
Quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta da lavoratori dipendenti (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità), si configura una presunzione di subordinazione.
Il compenso corrisposto al lavoratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL.
APPRENDISTATO
Viene fissata una durata minima del contratto di apprendistato, almeno 6 mesi, fatte salve le attività stagionali.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla condizione dell’avvenuta stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti. Nei primi 36 mesi dall’entrata in vigore della legge la percentuale di stabilizzazione richiesta sarà del 30%. Se il datore di lavoro non rispetta la percentuale il divieto di assunzioni non è assoluto: egli potrà comunque assumere un altro apprendista che si aggiunge a quelli confermati.
Dal 1 gennaio 2013 viene innalzato il numero di apprendisti occupabili, infatti un datore di lavoro potrà assumere apprendisti fino al raggiungimento del rapporto di 3 a 2 con personale qualificato, mentre per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti la proporzione rimane di 1 a 1.
LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)
Il lavoro accessorio sarà possibile instaurarlo in tutti i settori produttivi, ma gli imprenditori commerciali e professionali potranno erogare compensi fino ad un massimo di 5.000,00 € annui di cui al massimo 2.000,00 € con ogni lavoratore. Va ricordato che questa tipologia contrattuale va utilizzata per le attività lavorative “meramente occasionali”.
LAVORO A CHIAMATA/INTERMITTENTE
I casi in cui sarà possibile utilizzare i lavoratori intermittenti saranno:
– in tutti i settori con lavoratori di età inferiore a 24 anni (e comunque la prestazione lavorativa si potrà svolgere fino al compimento del 25° anno di età) o superiore a 55 anni;
– in tutti i casi previsti dal CCNL di appartenenza (Terziario e Pubblici Esercizi non lo prevedono, Studi Professionali invece lo ha disciplinato nell’ultimo rinnovo)
Sempre da tale data non sarà più sufficiente la comunicazione di assunzione del lavoratore al Centro per l’impiego ma sarà obbligatorio inviare una comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ogni qual volta si intenda chiamare il lavoratore (la comunicazione può essere comprensiva di più periodi fino ad un massimo di 30 gg) attraverso i seguenti canali:
– SMS (ad oggi non si conosce il recapito telefonico a cui inviare e comunque è sconsigliato in quanto non rimane ricevuta di trasmissione);
– FAX: 0522 437200 (per le ditte operanti nel territorio di Reggio Emilia)
– EMAIL: dpl-reggioemilia@lavoro.gov.it (per le ditte operanti nel territorio di Reggio Emilia).
Per chi intende procedere a mezzo fax, presso l’ufficio paghe dell’Associazione, è presente l’apposito modulo.
Chi non ottempera a questo obbligo rischia una sanzione che va da 400,00 € a 2.400,00 € per ogni lavoratore.
I contratti in essere alla data del 18 luglio 2012 cesseranno di avere efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.
DIMISSIONI CERTIFICATE
Entro 30 gg dalle dimissioni il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a presentarsi presso la Direzione Territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego o presso l’azienda per apporre apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione, per la convalida delle stesse.
Il lavoratore entro sette giorni dall’invito potrà:
– aderire all’invito formulato
– non aderire all’invio e in questo caso il lavoro si intenderà risolto
– revocare le dimissioni e tornare al lavoro.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Dal 1 Gennaio 2013 non sarà più possibile utilizzare tale tipologia contrattuale.
Gli uffici paghe e rapporti di lavoro dell’Associazione sono a disposizione dei Soci per qualunque chiarimento.