Mezzi in uso al personale, nuovi adempimenti dal 3 novembre

Il 3 novembre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare gli atti che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore ai 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario.

Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in tali casi rientra anche il comodato a titolo gratuito nei confronti del proprio personale dipendente. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori, licenza di trasporto cose in conto proprio o autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc). Primo chiarimento evidenziato dalla circolare n.15513 è che soggiacciono all’obbligo di comunicazione solamente gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

Quali sono i mezzi concessi in uso al personale che soggiacciono all’obbligo di comunicazione alla motorizzazione? Come chiarito dallo stesso ministero con circolare del 27 ottobre, sono da escludere da tale obbligo i mezzi concessi a titolo di fringe benefit, i mezzi comunque in uso promiscuo al personale e quei mezzi sui quali si alternano all’utilizzo più dipendenti. Restano, quindi, soggetti all’obbligo i mezzi concessi al personale in uso personale, esclusivo e gratuito.

Come evidenziato dalla circolare n.23743/14, solamente gli atti che prevedono una durata superiore alle 30 giornate soggiacciono all’obbligo di comunicazione. Tale periodo va computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare, o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi.

Soggiacciono agli stessi obblighi anche i beni concessi in comodato a soci, amministratori e collaboratori dell’azienda.

Il Ministero evidenzia come il contratto di comodato non soggiaccia a particolari vincoli di forma, pertanto lo stesso potrà essere stipulato sia in forma scritta che orale. Si consiglia, in ogni caso, la stipula in forma scritta ai fini della prova.

In attesa di chiarimenti, Vi forniamo gli accorgimenti che riteniamo utili per dimostrare l’esclusione dai suddetti obblighi di annotazione e comunicazione.

  • PER TUTTI I VEICOLI AZIENDALI: allegare al libretto di circolazione visura camerale aggiornata della società/ditta intestataria del veicolo;
  • IL PERSONALE DIPENDENTE CHE UTILIZZA I VEICOLI AZIENDALI PER IL SOLO FINE AZIENDALE dovrà avere con sé la ricevuta della loro pratica di assunzione al fine di dimostrare in caso di controllo la legittimità del loro rapporto con l’intestatario del mezzo utilizzato e dichiarare in caso di controllo che sta utilizzando il mezzo per l’esercizio dell’attività lavorativa;
  • IL PERSONALE DIPENDENTE CHE UTILIZZA I VEICOLI AZIENDALI IN FRINGE BENEFIT dovrà avere con sé la ricevuta della loro pratica di assunzione e la lettera di assegnazione dell’auto in uso promiscuo al fine di produrla agli organi di controllo in caso di richiesta e dichiarare che l’auto è concessa loro in fringe benefit;
  • I SOCI, GLI AMMINISTRATORI E I COLLABORATORI dovranno esibire la visura camerale allegata al libretto, dichiarando la loro carica di socio/amministratore e dichiarando che stanno utilizzando il mezzo per l’esercizio dell’attività lavorativa;
  • PER LE IMPRESE INDIVIDUALI I CUI MEZZI SONO BENI STRUMENTALI DELL’IMPRESA (CESPITE IN CONTABILITA’) valgono le considerazioni di cui sopra;
  • I COLLABORATORI DELL’IMPRESA FAMILIARE (ditta individuale) CHE UTILIZZA IL MEZZO AZIENDALE BENE STRUMENTALE DELL’IMPRESA dovranno avere con sé la copia dell’atto di costituzione dell’impresa familiare e dichiarare che sono collaboratori familiari che stanno utilizzando il mezzo per l’esercizio dell’attività lavorativa

I profili sanzionatori per coloro che non adempiono agli obblighi di cui sopra sono due: sanzione amministrativa da 705 a 3526 € e ritiro immediato della carta di circolazione.