Decreto destinazione Italia: disposizioni su lavoro irregolare e orario

MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

È previsto che:

– l’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori irregolari è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è ora espressamente esclusa la procedura di diffida;

‐ l’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è aumentato del 30%.

Lavoro irregolare

L’art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto “Destinazione Italia” stabilisce l’aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste in caso di impiego di lavoratori irregolari (art. 3, DL n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002).

In relazione alle sanzioni amministrative in oggetto, lo stesso art. 14, comma 1, lett. a) esclude ora espressamente la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 in precedenza ammessa.

In sostanza, la norma ora esclude espressamente la possibilità per il trasgressore di:

• regolarizzare il periodo di lavoro nero a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo,

• essere conseguentemente ammesso a pagare un importo pari al minimo della sanzione stabilita dalla legge tra un minimo ed un massimo ed un quarto della maggiorazione stabilita in misura fissa.

Si riepilogano di seguito gli importi delle sanzioni amministrative applicabili in caso di impiego di lavoratori irregolari (senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato) fino al 23 dicembre 2013 e a decorrere dal 24 dicembre 2013.

Sanzioni amministrative – lavoro nero
fino al 23.12.2013 dal 24.12.2013

 

da euro 1.500 a euro
12.000 per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorata di euro 150
per ciascuna giornata
di lavoro effettivo
procedura di diffida
ammessa
da euro 1.950 a euro
15.600 per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorata di euro 195
per ciascuna giornata di
lavoro effettivo
procedura di diffida
non ammessa
da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorato di euro 30
per ciascuna giornata
di lavoro irregolare, nel
caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente
occupato per un
periodo lavorativo
successivo
procedura di diffida
ammessa
da euro 1.300 a euro
10.400 per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorato di euro 39
per ciascuna giornata di
lavoro irregolare, nel
caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente
occupato per un periodo
lavorativo successivo
procedura di diffida
non ammessa

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto “Destinazione Italia”, il Ministero del Lavoro, nella Lettera circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013, ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate al regime sanzionatorio previsto per l’impiego di lavoratori irregolari.

In particolare, il Ministero ha precisato che, in relazione all’impiego di lavoratori “in nero” anteriore al 24 dicembre, le violazioni saranno soggette alla disciplina previgente. In altri termini, per dette violazioni:

• si dovranno applicare gli importi sanzionatori non maggiorati

• si potrà accedere alla procedura della diffida di cui all’art. 13, D.Lgs n. 124/2004

ciò indipendentemente dalla data dell’accertamento della violazione e/o di notificazione del provvedimento.

In relazione, invece, alle violazioni realizzate a partire dal 24 dicembre 2013, il Ministero, nella Lettera circolare n. 22277/2013, invita il proprio personale ispettivo a posticipare la notificazione dei relativi verbali successivamente alla conversione in legge del Decreto “Destinazione Italia”.

Sospensione attività imprenditoriale

L’art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto “Destinazione Italia” dispone anche l’aumento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro laddove riscontri l’impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (art. 14, comma 4, lettera c), D.Lgs n. 81/2008) nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Si tratta delle somme aggiuntive che il destinatario del provvedimento di sospensione è tenuto a corrispondere all’Erario per ottenere la revoca del provvedimento stesso.

Si riepilogano di seguito gli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale fino al 23 dicembre 2013 e a decorrere dal 24 dicembre 2013.

Somme aggiuntive – revoca provvedimento di sospensione attività imprenditoriale
fino al 23.12.2013 dal 24.12.2013

 

Provvedimento adottato a fronte del
riscontro di impiego di personale “in
nero” in misura pari o superiore al 20
per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro
euro 1.500
euro 1.950
Provvedimento adottato a fronte del
riscontro di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
euro 2.500
euro 3.250

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Destinazione Italia”, a partire dal 24 dicembre 2013, la revoca del provvedimento è, dunque, subordinata:

• in presenza di lavoratori irregolari

– alla regolarizzazione degli stessi (art. 14, comma 4, lett. a), D.Lgs n. 81/2008) e

– al pagamento della somma aggiuntiva di 1.950 euro (art. 14, comma 4, lett. c), D.Lgs n. 81/2008);

• in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in presenza di lavoratori irregolari

– all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro (art. 14, comma 4 lett. b), D.Lgs n. 81/2008) e

– al pagamento della somma aggiuntiva di 3.250 euro (art. 14, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008.

A tale riguardo, il Ministero del Lavoro nella Lettera circolare n. 22277/2013 ha chiarito che trattandosi di somme aggiuntive (e non sanzioni in senso stretto) le stesse devono essere applicate alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

ORARIO DI LAVORO

È previsto che alcuni importi delle sanzioni amministrative previste in relazione alle violazioni in materia di orario di lavoro siano decuplicate.

Nello specifico sono decuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione:

• della durata media massima dell’orario di lavoro (art. 4, comma 2, D.Lgs n.66/2003) che non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

• della disciplina dei riposi settimanali (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 66/2003) in base alla quale il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Da evidenziare che il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni;

• della disciplina dei riposi giornalieri (art. 7, comma 1, D.Lgs n. 66/2003) in base alla quale il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

La violazioni sopra citate, comportano l’applicazione di sanzioni amministrative in misura gradualmente crescente in ragione della gravità dell’illecito.

In particolare, fino al 23 dicembre 2013, relativamente alla violazione della durata media massima dell’orario di lavoro (art. 4, comma 2, D.Lgs n. 66/2003) e della disciplina dei riposi settimanali (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 66/2003), la sanzione amministrativa era stabilita:

• da 100 a 750 euro per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi al massimo in due periodi di riferimento;

• da 400 a 1.500 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di riferimento;

• da 1.000 a 5.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di riferimento.

Con riferimento alla violazione della disciplina dei riposi giornalieri, la sanzione amministrativa era stabilita:

• da 50 a 150 euro per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi in massimo due periodi di ventiquattro ore;

• da 300 a 1.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di ventiquattro ore;

• 900 a 1.500 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di ventiquattro ore.

A partire dal 24 dicembre 2013, a seguito dell’entrata in vigore delle modifica introdotte dal Decreto “Destinazione Italia”, gli importi sopra indicati sono decuplicati.

Analogamente a quanto disposto per l’incremento percentuale degli importi sanzionatori previsti per l’impiego di lavoratori “in nero”, anche con riferimento alla decuplicazione degli importi sanzionatori in materia di orario di lavoro, il Ministero del Lavoro, nella Lettera Circolare n. 22277/2013, invita il proprio personale ispettivo a differire la notificazione dei verbali di accertamento, poste in essere a partire dal 24 dicembre 2013, successivamente alla conversione in legge del Decreto “Destinazione Italia”.

Quanto alle violazioni realizzate prima del 24 dicembre 2013, continuano a trovare applicazione gli importi non decuplicati ciò a prescindere dalla data in cui la violazione è accertata o il provvedimento è notificato.