Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: effetti sugli studi di settore

R.ete. Imprese Italia, con una lettera inviata in data 3 aprile 2013, ha posto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate talune proposte volte a tutelare le imprese, residenti e/o operanti con almeno una unità locale nelle aree colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio, da accertamenti, sia a mezzo studi di settore, sia attraverso altre metodologie di controllo basate principalmente su ricostruzioni di natura induttiva.

Nella suindicata lettera, si evidenziava come, sulla base di analisi condotte presso le strutture territoriali di R.ete. Imprese Italia, fosse emersa una oggettiva difficoltà ad individuare ipotesi applicative degli studi di settore che potessero tener conto degli effetti del sisma sul complesso delle imprese.

A tale fine, in relazione agli studi di settore, si chiedeva che il periodo d’imposta 2012 potesse essere considerato come "periodo d’imposta di non normale svolgimento dell’attività", per il quale, di conseguenza, risulta legittimo indicare la causa di esclusione dagli studi di settore con il codice 7.

In seguito alle proposte formulate da R.ete. Imprese Italia, l’Agenzia delle entrate, con la nota protocollo RU 50796 del 26 aprile 2013, ha precisato che "il provvedimento di approvazione della modulistica degli studi di settore prevedrà l’assenza dell’obbligo di presentazione del modello studi di settore da parte di soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati con D.M. 1° giugno 2012 dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, che, alternativamente:

  • presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività in ragione della specifica situazione soggettiva;
  • hanno cessato l’attività;
  • si trovano in liquidazione volontaria".

In tali casi, chiarisce l’Agenzia, "gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo aventi le caratteristiche in precedenza evidenziate risulteranno agevolati non venendo interessati, oltre che dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa, anche dal relativo adempimento dichiarativo".

I medesimi soggetti, inoltre, saranno esclusi dalla presentazione del modello INE.

Con la nota in esame, l’Agenzia accoglie, dunque, solo parzialmente le richieste formulate da R.ete. Imprese Italia: nella lettera inviata all’Amministrazione finanziaria si chiedeva, infatti, che il periodo d’imposta 2012 venisse considerato "di non normale svolgimento delle attività" per tutte le imprese residenti e/o operanti con almeno una unità locale nelle aree colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio, senza la necessità di verifiche circa l’esistenza di ulteriori e specifiche situazioni soggettive.

Nella nota in oggetto, l’Agenzia anticipa che nella circolare annuale sugli studi di settore saranno fornite indicazioni in relazione alle possibili fattispecie di "non normale svolgimento dell’attività" che hanno interessato le zone colpite dal sisma, evidenziando il fatto che le Direzioni Regionali dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto sono state invitate ad individuare possibili quesiti in merito, anche a seguito di confronto con le categorie presenti negli Osservatori regionali.

Da ultimo, l’Agenzia invita le imprese interessate ad inviare agli Osservatori regionali le eventuali criticità che dovessero emergere in fase applicativa dello strumento studi di settore. Come noto, infatti, gli elementi emersi nelle riunioni degli Osservatori, ove ritenuti rilevanti, potranno essere oggetto di apposite direttive nei confronti dei competenti Uffici locali, relativamente al comportamento da tenere in sede di accertamento.