
Il 24 ottobre prossimo entrerà in vigore l’articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, che introduce importantissime novità nell’ambito delle relazioni commerciali relative alla filiera agroalimentare.
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’articolo 62 si applica a tutte le relazioni commerciali del settore agroalimentare ed in particolare ai contratti che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, CON ESCLUSIONE QUINDI DELLE VENDITE AL CONSUMATORE FINALE.
ATTIVITA’ INTERESSATE
La normativa si applica pertanto a tutti gli operatori del comparto alimentare (commercianti al minuto, macellerie, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, panificatori, pasticceri, erboristi, farmacie, alberghi, tabaccherie), nonché a tutti gli operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi, animali, mangimi per animali, piante, fiori, tabacchi non lavorati, ecc).
L’ articolo 62 si applica anche alle forniture di alimentari alle pubbliche amministrazioni ed alle attività private, come case di cura, alberghi, ecc.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni:
- i contratti conclusi con il consumatore finale
- le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari con contestuale consegna e pagamento del prezzo
REQUISITI DEL CONTRATTO
I contratti che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE REDATTI IN FORMA SCRITTA.
Tali contratti dovranno espressamente riportare, A PENA DI NULLITA’, i seguenti elementi essenziali:
- LA DURATA DEL PRODOTTO
- LA QUANTITA’ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- IL PREZZO
- LE MODALITA’ DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO
Tali elementi essenziali potranno essere riportati nei documenti di trasporto o nelle fatture.
SANZIONI
La violazione di tali obblighi, OLTRE ALLA NULLITA’ DEL CONTRATTO, COMPORTA L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 516 A € 20.000.
TERMINI DI PAGAMENTO
L’articolo 62 prevede un termine legale (INDEROGABILE DALLE PARTI) per il pagamento pari a:
- 30 giorni per i prodotti deteriorabili
- 60 giorni per le altre merci
Per le cessioni di prodotti alcolici continua ad applicarsi il termine di 60 giorni dal momento della consegna o del ritiro dei beni.
Decorrenza dei termini
Il momento iniziale dal quale scattano i termini sopra indicati corrisponde all’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la data di ricevimento della fattura, i termini decorrono dalla data di consegna dei prodotti.
La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:
- consegna a mano della fattura
- invio a mezzo raccomandata a.r.
- posta elettronica certificata
- impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
Prodotti deteriorabili
Sono considerati prodotti DETERIORABILI quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni
- prodotti agricoli ittici, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in un involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni
- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5
- tutti i tipi di latte
Fatturazione
Il fornitore deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
Le modalità di emissione delle fatture rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
Interessi
In caso di violazione dei termini di pagamento sono dovuti al fornitore gli interessi di mora al tasso previsto dalla legge.
Gli interessi decorrono AUTOMATICAMENTE dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Nel caso in cui sia il fornitore a non adempiere i propri obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente richiedere la sospensione dei termini di pagamento.
Sanzioni
Il mancato rispetto da parte del debitore dei termini sopra indicati , oltre all’applicazione degli interessi di mora, comporta una sanzione amministrativa da 500 a 500.000 euro.
ENTRATA IN VIGORE
I termini di pagamento sopraindicati si applicheranno a tutti i contratti le cui fatture verranno consegnate a partire dal 24 ottobre 2012.
I contratti di fornitura in corso dovranno essere adeguati alle prescrizioni previste dall’articolo 62 entro il prossimo 31 dicembre.
I NOSTRI UFFICI HANNO PREDISPOSTO UN FACSIMILE DI CONTRATTO DI FORNITURA (SCARICABILE).
INVITIAMO COMUNQUE I SOCI A SEGUIRE CON ATTENZIONE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI.
In considerazione dell’onerosità e complessità degli adempimenti, la nostra Confederazione è fortemente impegnata nei confronti del Governo per ottenere un proroga all’entrata in vigore dell’articolo 62 e più in generale la semplificazione degli adempimenti.
Download: facsimile di contratto di fornitura.