Con particolare riferimento al lavoro a chiamata o intermittente, è stato introdotto un nuovo adempimento a carico del datore di lavoro, con specifica finalità antielusiva e di controllo. Infatti, è stato previsto l’obbligo di comunicare la durata della prestazione prima dell’inizio della prestazione lavorativa stessa alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio per mezzo di fax, posta elettronica, sms.
I casi in cui sarà possibile utilizzare i lavoratori intermittenti saranno:
- in tutti i settori con lavoratori di età inferiore a 24 anni (e comunque la prestazione lavorativa si potrà svolgere fino al compimento del 25° anno di età) o superiore a 55 anni;
- in tutti i casi previsti dal CCNL di appartenenza (Terziario e Pubblici Esercizi non lo prevedono, Studi Professionali invece lo ha disciplinato nell’ultimo rinnovo)
Sarà obbligatorio inviare una comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ogni qual volta si intenda chiamare il lavoratore (la comunicazione può essere comprensiva di più periodi fino ad un massimo di 30 gg) attraverso i seguenti canali:
- SMS (ad oggi non si conosce il recapito telefonico a cui inviare e comunque è sconsigliato in quanto non rimane ricevuta di trasmissione);
- FAX: 0522 437200 (per le ditte operanti nel territorio di Reggio Emilia)
- EMAIL: dpl-reggioemilia@lavoro.gov.it (per le ditte operanti nel territorio di Reggio Emilia).
Per chi intende procedere a mezzo fax, presso l’ufficio paghe dell’Associazione, è presente l’apposito modulo.
Chi non ottempera a questo obbligo rischia una sanzione che va da 400,00 € a 2.400,00 € per ogni lavoratore.
I contratti in essere alla data del 18 luglio 2012 cesseranno di avere efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.