Commercio tessili, pelletteria, calzature: nuove norme su etichettatura e indicazione “Made in Italy”

E’ stata approvata definitivamente il 17 marzo 2010 la Proposta di Legge n. 2624-B relativa a “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri”. Di seguito diamo conto delle principali novità su etichettatura obbligatoria dei prodotti, impiego dell’indicazione “made in Italy”, norme di attuazione, misure sanzionatorie, efficacia delle disposizioni.


ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI

Il provvedimento istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti finiti e intermedi destinati alla vendita nel settore tessile, della pelletteria e della calzatura al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti. Tale sistema di etichettatura deve evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi.

Il provvedimento in oggetto definisce come “prodotto tessile” ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

L’impresa produttrice deve fornire nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi, in modo chiaro e sintetico informazioni relative a:

conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura

  • certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti
  • esclusione dell’impiego di minori nella produzione
  • rispetto della normativa europea e rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

IMPIEGO DELL’INDICAZIONE “MADE IN ITALY”

Di particolare rilevanza la disposizione relativa a quali prodotti, tra quelli precedentemente indicati, possano fregiarsi dell’indicazione “Made in Italy”.

A tal fine è necessario che le fasi di lavorazione:

  • abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale
  • almeno due delle fasi previste per ciascuna settore siano state eseguite in Italia
  • sia identificabile dove siano state eseguite le fasi rimanenti.

Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

Per ciascun prodotto dei succitati settori che non abbia i requisiti per l’impiego dell’indicazione “Made in Italy”, resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria (vedi Regolamento 2913/92 – Codice Doganale Comunitario).

Ai fini dell’attribuzione dell’indicazione “Made in Italy” vengono, inoltre, previste specifiche disposizioni riguardanti il settore conciario e quello dei divani.

Per prodotto conciario si intende il prodotto come definito all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura-ingrasso-rifinizione.

Nel caso del settore dei divani, infine, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

NORME DI ATTUAZIONE

La legge prevede una serie di norme di attuazione.

Un Decreto del Ministro dello sviluppo economico dovrà essere emanato entro quattro mesi. Esso sarà volto a stabilire le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione “Made in Italy” nonché le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Un Regolamento del Ministro della salute dovrà essere adottato entro tre mesi. Dovrà contenere disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente. Il Regolamento in questione dovrà, in particolare, provvedere:

  • all’individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio
  • al riconoscimento, attraverso l’introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell’affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero
  • all’individuazione dei soggetti preposti all’esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione
  • a stabilire l’obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

MISURE SANZIONATORIE

Il sistema di sanzioni previsto dalla legge prevede che:

  • chiunque violi l’obbligo relativo all’etichettatura dei prodotti del settore tessile, della pelletteria e della calzatura o quello inerente al rispetto delle disposizioni relative all’utilizzo dell’indicazione “Made in Italy” nei settori indicati e in quelli della concia e dei divani è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci
  • l’impresa che violi le medesime disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno
  • sempre nel caso di violazione delle sopracitate disposizioni, se esse sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni riguardanti il sistema di etichettatura, l’impiego dell’indicazione “Made in Italy” e quelle relative alle sanzioni acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.